Quali sono i requisiti normativi per l’installazione di ascensori
Dispositivi come ascensori e miniascensori consentono alle persone con disabilità o difficoltà motorie di accedere con facilità ai piani superiori di edifici residenziali e pubblici. Per garantire un’accessibilità senza ostacoli, la normativa italiana stabilisce dei requisiti per la progettazione e l’adeguamento di questi impianti, con l’obiettivo di superare le barriere architettoniche e favorire l’inclusione.
La Legge n.13 del 9 gennaio 1989 ha introdotto precise disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, mentre il Decreto Ministeriale n.236 del 14 giugno 1989 ha specificato le caratteristiche tecniche necessarie ad assicurare accessibilità, visitabilità e adattabilità non solo delle abitazioni private, ma anche di edifici residenziali pubblici.
Dimensioni minime degli ascensori per persone con disabilità
L’articolo 8.1.12 del DM 236/89 disciplina le dimensioni degli ascensori, determinate non dal modello dell’impianto, ma dalla tipologia di edificio in cui sono installati.
Negli edifici già esistenti, che spesso presentano una planimetria priva di ampi spazi liberi, la cabina dell’ascensore deve avere un minimo di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza. La porta, posta sul lato corto, deve avere una luce netta minima di 0,75 m per consentire un agile accesso anche a persone che necessitano di sedia a rotelle. Inoltre, la piattaforma di distribuzione deve presentare una dimensione minima di 1,40 m x1,40 m.
Nei nuovi edifici di tipo residenziale, è necessario progettare ascensori con cabine dalle dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza. Invece, negli edifici non residenziali di nuova costruzione sono stabilite dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza. In entrambi i casi, la porta deve avere una luce netta minima di 0,80 m e la piattaforma di distribuzione un’ampiezza minima di 1,50 m x 1,50 m.
Ulteriori requisiti per l’accessibilità degli ascensori
La normativa impone porte a scorrimento automatico, che devono rimanere aperte per almeno 8 secondi, con un tempo di chiusura non inferiore ai 4 secondi. Durante le fasi di stazionamento della cabina ai piani di fermata, le porte devono rimanere chiuse.
Ulteriori requisiti obbligatori per legge riguardano la bottoniera di comando che, per poter essere facilmente raggiunta da tutte le persone, deve avere un’altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m. Inoltre, l’ascensore deve essere dotato non solo di un campanello d’allarme e di un citofono accessibili, ma anche di una luce d’emergenza con un’autonomia di almeno 3 ore.
Per agevolare l’utilizzo da parte di utenti con mobilità ridotta, il pianerottolo antistante deve avere spazio sufficiente per consentire di manovrare agilmente una sedia a rotelle. A ogni fermata, è richiesto che il pavimento della cabina si allinei perfettamente con il pianerottolo, con un margine di tolleranza massimo di 2 cm.
Norme edilizie per eliminare le barriere architettoniche
La Legge 41/86 e la Legge 104/1992 hanno introdotto dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) con lo scopo di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che possono impedire la libera fruizione degli spazi pubblici da parte di persone con difficoltà motorie. In tale ottica, queste leggi promuovono una progettazione più inclusiva e accessibile anche attraverso l’installazione di impianti come ascensori, montascale e servoscala.
La norma UNI EN 81-70, aggiornata nel 2022 stabilisce inoltre le norme da rispettare per la costruzione e l’installazione di ascensori in modo tale che siano utilizzabili da persone con limitata mobilità.