IVA agevolata al 4% per montascale: novità e chiarimenti

Aliquota IVA ridotta per il superamento delle barriere architettoniche

L’IVA agevolata al 4%, prevista esplicitamente al punto 31 della tabella A parte II allegata al DPR 633/72, rappresenta un importante incentivo per l’installazione di dispositivi che migliorano l’accessibilità degli spazi abitativi.  Questa misura fiscale si applica a montascale, miniascensori, servoscale, piattaforme elevatrici e altre opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

In passato, l’Agenzia delle Entrate aveva interpretato in modo restrittivo alcuni aspetti tecnici, limitando a determinati dispositivi l’accesso all’aliquota ridotta . Tuttavia, recenti sviluppi normativi e giuridici hanno chiarito le modalità di applicazione dell’IVA al 4%.

Aliquota agevolata superamento barriere architettoniche

Il quadro normativo di riferimento

Finora, l’Agenzia delle Entrate considerava idonei all’applicazione dell’IVA al 4% solo i dispositivi che rispettavano le specifiche tecniche riportate all’articolo 8.1.13 del DM 236/89, ovvero:

  • velocità massima non superiore ai 0,10 m/s;
  • lunghezza della corsa “di norma” non superiore ai 4 m.

Lo stesso articolo indica però che tali requisiti devono essere tenuti in considerazione solo “fino all’emanazione di una normativa specifica”. Oggi, la normativa di riferimento è la Direttiva macchine 2006/42/CE e norme armonizzate, valida a livello europeo, che prevede standard tecnici più avanzati e in linea con le attuali esigenze di sicurezza e accessibilità.

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IVA agevolata montascale

Un’interpretazione più inclusiva della normativa

Un significativo passo avanti è stato compiuto grazie all’intervento del Ministero per le Disabilità che ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. La risposta ufficiale ha precisato che il limite dei 4 metri è da considerarsi puramente indicativo e non esclude l’installazione di dispositivi per dislivelli superiori.

Un ulteriore contributo è arrivato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, la quale ha stabilito che:

  • la conformità alla normativa europea vigente garantisce livelli di sicurezza e accessibilità superiori rispetto alle specifiche tecniche del 1989;
  • i limiti di velocità (0,10 m/s) e lunghezza della corsa (4 metri), contestati dall’Agenzia delle Entrate, non hanno più valore normativo, poiché la normativa europea consente velocità fino a 0,15 m/s e non pone limiti alla lunghezza della corsa.

Un vantaggio concreto per gli acquirenti

Questi chiarimenti normativi offrono nuove opportunità per chi desidera installare servoscala, piattaforme elevatrici o miniascensori. Tutti questi dispositivi conformi alle direttive europee possono ora accedere all’IVA agevolata al 4%, anche se non rispettano i parametri tecnici ormai superati del DM 236/89.

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