Requisiti normativi per l’installazione di piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici sono una soluzione essenziale per superare le barriere architettoniche in edifici privati e pubblici. Pensate per garantire un accesso sicuro e agevole a persone con disabilità o mobilità ridotta, si rivelano particolarmente efficaci nei contesti in cui la presenza di un ascensore tradizionale risulta impraticabile.
L’installazione di questi dispositivi è disciplinata dal Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989 che ha introdotto disposizioni volte a favorire l’accessibilità attraverso strumenti compatibili con spazi limitati e vincoli architettonici preesistenti.
Requisiti normativi: DM 236/89 e deroghe consentite
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 236/1989, le piattaforme elevatrici devono rispettare precise caratteristiche tecniche relative alla portata minima e alla presenza di barriere protettive.
In merito alle dimensioni, il decreto stabilisce che il vano dovrebbe avere misure minime di 80 x 120 cm. Tuttavia, la normativa consente deroghe in ambito di edilizia privata, in particolare nelle ristrutturazioni. In questi casi, infatti, il diritto all’accessibilità prevale su vincoli tecnici e urbanistici, rendendo così possibile l’installazione anche in spazi ridotti.
Agevolazioni fiscali e installazione semplificata
Ulteriore conferma della funzione sociale delle piattaforme elevatrici è rappresentata dal regime fiscale a esse riservato: la detrazione IVA al 4% è applicabile indipendentemente dalla presenza di una persona disabile. Questo perché la piattaforma elevatrice è riconosciuta come ausilio tecnico progettato per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi delle normative vigenti.
Uno dei principali vantaggi delle piattaforme elevatrici è dato dalle dimensioni contenute, che ne permettono l’installazione anche nei contesti abitativi più complessi, senza la necessità di interventi invasivi.
Inoltre, in molti casi l’installazione ricade nell’ambito dell’edilizia libera, come stabilito dal Glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018), purché non venga modificata la sagoma dell’edificio. Questo significa che non è necessario richiedere un permesso di costruire, con un’importante semplificazione delle pratiche burocratiche.