Come e quando può essere richiesta
L’IVA agevolata al 4% per opere finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche viene applicata in relazione alle caratteristiche tecniche del prodotto, indipendentemente dallo status di invalidità del soggetto acquirente.
L’articolo 31 del Testo unico sull’IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) specifica che servoscala, poltrone e altri mezzi e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, sono soggetti all’aliquota ridotta.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’IVA al 4% è che l’opera risponda a precise peculiarità tecniche e strutturali minime indicate dalla normativa di settore (art. 8.1.13 del DM n. 236/1989) per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ma quali sono le barriere architettoniche a cui la normativa fa riferimento? Sono da considerarsi barriere architettoniche:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
L’aliquota agevolata al 4% va applicata in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, purché rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989).
Lo stesso vale per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.