Legge di bilancio 2022: Novità Fiscali

Detrazione per il superamento e per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati

Le novità che la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (di seguito Legge di Bilancio 2022) ha introdotto in data 30 dicembre 2021 prevedono una nuova detrazione pari al 75% (in luogo della precedente al 50%) da applicare alle spese sostenute dai Contribuenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per tutto l’anno 2022 gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti potranno godere di una detrazione fiscale del 75% che potrà essere utilizzata: 

  • direttamente in dichiarazione dei redditi (in cinque quote annuali di pari importo); 
  • mediante le opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Tra le condizioni da rispettare, nel caso in cui gli interventi non rientrino nel superbonus 110 per cento, c’è un requisito oggettivo: i lavori devono essere realizzati su edifici esistenti

A prevederlo è la Legge di Bilancio 2022 che all’art. 1, comma 42 aggiunge al Decreto Rilancio l’art. 119-ter recante “Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

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Le spese per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (attualmente, dunque, le maggiori detrazioni sono previste unicamente per l’anno 2022). La detrazione del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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